Inutile parlare di Karate come difesa personale o, più in generale, di difesa personale preventiva se non si è a conoscenza di cosa effettivamente sono una minaccia o un’aggressione, di come la legge, legittima difesa, tutela la vittima di un’aggressione, e come si può evitare lo scontro con un aggressore.
ATTENZIONE: Questo articolo non fornisce alcuna indicazione legale ma raccoglie le informazioni in mio possesso e il mio punto di vista. Rivolgiti a un legale qualificato per conferme o approfontimenti.
Menu articolo
La Legittima Difesa
Quindi, cosa si intende per autodifesa? L’articolo 52 del Codice Penale Italiano specifica ciò che comunemente viene definita “legittima difesa”:
“Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.”
La legittima difesa prevede obbligatoriamente la difesa dell’incolumità propria o altrui a seguito di un pericolo contemporaneo.
Quindi ci si deve difendere nel momento in cui si subisce l’attacco da una o più persone, tenendo presente che la risposta deve essere proporzionale a ciò che si subisce.
L’eccessivo scorrere del tempo può far scadere la legittima difesa in “vendetta”: si torna dall’aggressore per vendicare il nostro diritto violato quando avremmo avuto la possibilità istantanea di difendersi.
Come si riconosce un’aggressione
Considerando i due piatti di una bilancia vanno paragonati tutti gli aspetti che caratterizzano sia l’aggressore che la vittima.
L’atteggiamento dell’aggressore può essere semplicemente di minaccia ovvero una richiesta verbale ai danni della vittima, come ad esempio “Dammi il portafoglio!”.
Nel caso di uno scippo, oppure di aggressione vera e propria nel caso in cui ci sia anche un contatto fisico prolungato (una presa ad un polso, una spinta o una trazione, un colpo).

L’aggressore può essere a mani nude, armato con un arma convenzionale (da taglio o da fuoco) o occasionale (con lama, con punta, da percossa), può essere solo o in gruppo (il cosidetto “branco”).
La vittima può essere visibilmente inferiore se è un giovane o una donna, deve mettere in atto una difesa verbale, ad esempio nel caso di una minaccia, o una difesa fisica, per un’aggressione, ma solo se psicologicamente e atleticamente allenata per evitare di aggravare la già delicata situazione.
Se l’aggressore è armato la vittima può ricorrere all’uso di armi occasionali con oggetti di uso comune: il casco, una rivista arrotolata e la sciarpa possono servire come arma sia per colpire che per distrarre, il giubbotto e lo zaino sono ottimi scudi contro le armi da taglio.
La vittima può richiedere l’aiuto di altre persone: questi possono agire direttamente ed immediatamente per difendere il diritto violato, possono chiamare i soccorsi o richiamare l’attenzione di altro pubblico per scoraggiare l’aggressore nel proseguimento dei suoi atti criminali.
Qualsiasi oggetto atto a offendere ed il suo possesso senza giustificato motivo non può essere portato fuori dalla propria abitazione ed il contravventore è punito con l’arresto e la multa (art. 4 legge 110/75).
Con la parola “armi” si intendono anche i coltellini svizzeri portati al di fuori di un loro possibile contesto come il campeggio od una gita in campagna, comuni attrezzi da lavoro come martello e cacciaviti se portati impropriamente in auto, lo spray al peperoncino che in questi ultimi anni ha avuto un grande successo tra le donne.
L’art. 53 del Codice Penale (Uso legittimo delle armi) dispone che solo un pubblico ufficiale, o a chi lo ordina, può far uso delle armi o di mezzi di coazione fisica solo nel caso in cui sia costretto per necessità a respingere un atto di violenza.
L’art. 54 del Codice Penale (Stato di necessità) sancisce che non può essere punibile chi ha commesso il fatto se costretto dalla necessità di difendere sè o altri da un pericolo attuale o da un danno grave e non evitabile, sempre considerando il fatto proporzionale al pericolo.