Con la pubblicazione nella G.U. del 4/9/2023 del decreto legislativo 120/2023, è entrata in pieno vigore la Riforma dello Sport.
In questa breve sintesi, si descrivono le più importanti novità apportate recentemente, evidenziando la normativa in vigore già dai primi di settembre, premettendo che molti argomenti debbono essere ancora oggetto di ulteriori chiarimenti interpretativi.
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LAVORATORE SPORTIVO

Viene delineata senza equivoci la figura del lavoratore sportivo: deve essere un soggetto tesserato che esercita verso un corrispettivo l’attività sportiva, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto al Registro Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), nonché a favore delle Federazioni Sportive, delle Discipline sportive associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
Le 7 figure previste dalla norma (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara) sono lavoratori sportivi così come ogni altro tesserato che svolga, verso un corrispettivo, mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Tali mansioni sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell’anno precedente.
Tale elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include quelle mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva. Pertanto, viene abolita la possibilità, precedentemente attribuita a tutti gli Enti affilianti, di individuare le mansioni necessarie ampliando di fatto il novero dei lavoratori sportivi.
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
La norma specifica le condizioni: il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
- La durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.
- Le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti dei vari soggetti (Federazioni, ecc.).
Si precisa che non è proibito instaurare un rapporto di co.co sportivo con una durata superiore alle 24 ore settimanali; ma in tal caso, va dimostrato, che ricorrono tutti i presupposti della collaborazione e non di un rapporto di lavoro dipendente. Così come nel caso contrario potrebbe essere inquadrato come dipendente dagli organi di controllo un soggetto che pur non avendo le caratteristiche è regolato con co.co.co.
GIUDICI DI GARA ED ARBITRI

All’interno delle tipologie di lavoratori sportivi, una importante novità è stata introdotta per i direttori di gara e per quei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dalla disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni. Per essi non è più necessario stipulare un contratto ma è sufficiente per ogni singola prestazione, con modalità specifiche, la comunicazione o designazione della Federazione o simile.
Ai suddetti, possono inoltre essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite di 150 euro mensili. Il ciclo di prestazioni non sarà superiore a 30, in un arco temporale non superiore a tre mesi e comunicate entro il trentesimo giorno successivo al trimestre solare.
È inoltre necessario che i soggetti preposti, entro 10 giorni dal termine di ogni singola manifestazione sportiva, tramite il RASD, comunichino i soggetti convocati e i relativi compensi ad essi riconosciuti.
COMUNICAZIONI AL RAS
L’ente sportivo dilettantistico, (ASD/SSD/Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS), nonché la Federazione sportiva, la Disciplina Sportiva Associata, l’Ente di Promozione Sportiva, l’associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e Salute S.p.a.) per qualsiasi ammontare di compenso sportivo, sono tenuti a comunicare al RASD i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. Tale comunicazione equivale, a tutti gli effetti, alle comunicazioni al centro per l’impiego.
Limitatamente ai periodi di paga da luglio a settembre 2023, ci sarà tempo fino al 31 ottobre 2023 per le comunicazioni predette e per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Successivamente, le comunicazioni al RASD vanno effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro, mentre l’iscrizione nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento.
Per quanto riguarda arbitri e giudici di gara, le comunicazioni al RASD sono effettuate dalla Federazione sportiva, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall’Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, o da una loro affiliata, se così previsto nel regolamento di tali enti.
COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI
L’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore degli Enti sportivi può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative. Pur godendo delle stesse agevolazioni fiscali e previdenziali previste per le co.co.co. sportive, tali tipologie di rapporti non rientrano nel lavoro sportivo. Gli adempimenti formali da porre in essere quindi sono diversi da quelli delle collaborazioni sportive (ad esempio, non si potrà utilizzare il RASD per le comunicazioni dei dati dei contratti; inoltre, vi è obbligo di rilasciare il cedolino al collaboratore amministrativo-gestionale, anche per importi inferiori ai 15.000 euro, a differenza delle collaborazioni sportive).
I VOLONTARI

Per lo svolgimento delle loro attività istituzionali ci si può avvalere di volontari, le cui prestazioni sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro-subordinato o autonomo con l’Ente sportivo dilettantistico per cui prestano la loro attività.
Le prestazioni dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo, per esse possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
Sul modello di quanto previsto per i volontari del terzo settore, le spese sostenute da volontario possono essere rimborsate anche a seguito di autocertificazione rilasciata dallo stesso volontario, purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente (di solito il consiglio direttivo) deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa tipologia di rimborso. Sul programma di tesseramento online è stata attivata una specifica funzione per identificare tali soggetti, che confluiscono in uno specifico registro. Per i volontari vi è l’obbligo di assicurazione. Allo stato attuale, molti enti hanno le assicurazioni obbligatorie già previste nella tessera base: informatevi in merito.
DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Essi possono prestare la propria attività come volontari per ASD/SSD/Federazioni/Enti di Promozione Sportiva, etc. etc, fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione di tale attività all’Amministrazione di competenza. Se l’attività sportiva prestata rientra invece nell’ambito del lavoro sportivo e prevede un compenso, si deve invece chiedere preventivamente l’autorizzazione all’Amministrazione di competenza, che la concede, o la rigetta, entro trenta giorni. In mancanza di risposta, scatta il silenzio/assenso.
ADEGUAMENTO STATUTI
Entro il 31 dicembre 2023 le ASD e le SSD dovranno adeguare lo statuto per renderlo conforme alle nuove disposizioni legislative, pena la cancellazione dal Registro delle attività sportive. Pare opportuno evidenziare, al riguardo, che sicuramente andrà adeguato almeno l’oggetto sociale che dovrà prevedere letteralmente quanto segue: esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Le ASD che sono iscritte anche al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) non dovranno inserire la suddetta previsione, in quanto per esse non vige l’obbligo di organizzare e gestire in modo prevalente l’attività sportiva. È inoltre necessario prevedere negli statuti la possibilità di svolgere attività strumentali e secondarie rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti che saranno definiti con un apposito decreto. In caso contrario, non sarà possibile esercitarla.
Gli statuti adeguati andranno trasmessi al RASD: atti costitutivi e statuti andranno trasmessi anche in fase di nuove iscrizioni.
Dott. Maurizio D’Elia
Trentennale esperienza nel Terzo Settore
Commercialista – Revisore – Giudice Arbitrale per Ets – Master in Diritto Economia dello Sport e Management
Il Dott. D’Elia è a disposizione per consulenze personalizzate. Contattatelo per conoscere le modalità ed i costi del servizio. tel. +39 055 6532447 ; info@professionistiassociati.eu